La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia di perseguire gli autori dei reati.
Un privato oppure il suo avvocato, pubblico ufficiale e un incaricato di un pubblico servizio.
Gli esposti, o denunce di privati, fatti pervenire in Procura senza sottoscrizione autenticata, ovvero, tramite mail certificata, o non certificata, in base alla quale non sia possibile identificare con certezza il mittente, saranno trattati come “Anonimi”.
La querela è prevista dagli artt. da 336 a 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio.
Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela; è necessario però che ci sia la descrizione del fatto-reato, e che risulti chiara la manifestazione di volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
La persona offesa o altra persona munita di procura speciale rilasciata dalla persona offesa.
Per querelare in Italia:
Per querelare all’estero: presso un agente consolare.
La querela può essere presentata:
Deve contenere:
Documento di identità in corso di validità.
La legge italiana prevede la remissione della querela, ossia il ritiro da parte del querelante o del suo avvocato della querela precedentemente proposta, dandone notizia in forma orale o scritta all’autorità o all’ufficiale di polizia giudiziaria.
E’ prevista anche la remissione in forma tacita, quando accadono fatti palesemente contrari alla volontà di persistere nella querela.
Si rende noto che per alcune ipotesi di reato (violenza sessuale o atti sessuali con minori) la querela risulta irrevocabile.
La remissione per avere effetto deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto.