Le spese di giustizia, definite nel Testo unico adottato con D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, riguardano le intercettazioni ambientali e telefoniche, le consulenze, le perizie, le custodie dei beni sequestrati, i compensi agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, le testimonianze, le indennità ai giudici popolari che siedono in Corte d’assise.
Art. 5 (modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 32/2004):
Le spese di cui ai punti d), e), h), di competenza della Procura della Repubblica, sono liquidate presentando apposita istanza di liquidazione che va depositata presso la Segreteria del PM titolare del procedimento cui si riferiscono.
L’interessato può anche presentare l’istanza online accedendo al sito del Ministero della Giustizia, previa registrazione, al seguente link: https://lsg.giustizia.it/
All’esito della procedura curata dall’Ufficio Spese di Giustizia e dall’Ufficio del Funzionario Delegato (ai soli fini del pagamento) l’interessato riceverà un’email di notifica con l’ordinativo di pagamento emesso a suo favore.
Per le spese di cui al punto J) le società che offrono servizi e attività richieste dal PM sono liquidate sulla base di listini ministeriali o in base ad accordi contrattuali. In tali casi l’Ufficio Intercettazioni si occupa della relativa liquidazione delle spese.