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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Nulla osta e autorizzazioni per convenzioni di negoziazione assistita

L'Ufficio rilascia nulla osta e autorizzazioni espresse dal Pubblico Ministero nelle convenzioni di negoziazione assistita.
La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale:

  • di separazione personale;
  • di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni;
  • di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
     

La convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa anche per raggiungere una soluzione consensuale:

  • per la cessazione dell'unione civile;
  • per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;
  • per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente sufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate;
  • per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.

La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica digitalmente il nulla osta agli avvocati di tutte le parti.

Nel secondo caso, il Procuratore della Repubblica, a cui va trasmesso l'accordo concluso entro dieci giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all'interesse dei figli e non ritiene necessario doverli ascoltare. Diversamente l'accordo sarà trasmesso, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale il quale fisserà, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvederà senza ritardo.

La competenza territoriale va fissata con riguardo alla residenza o al domicilio dell'una o dell'altra parte e, nel caso in cui la convenzione di negoziazione assistita riguardi un minore, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

Gli avvocati devono depositare l’accordo di negoziazione in originale (con i relativi allegati) presso la Segreteria Civile della Procura della Repubblica di Bologna – piano terra, stanza 37. L'accordo non deve essere accompagnato da nessun versamento.

Si riceve solo su appuntamento per il quale occorre prenotarsi tramite l’apposito servizio predisposto nel sito della Procura della Repubblica.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ACCORDO DA SOTTOPORRE ALLA VALUTAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

Allo scopo di consentire al pubblico ministero la sollecita valutazione delle condizioni di legge per far luogo ai provvedimenti di competenza, è necessario che all'accordo sia allegata la seguente documentazione:

SEPARAZIONI

  • Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura;
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato il matrimonio;
  • Stato di famiglia;
  • Certificati di residenza di entrambi i coniugi;
  • Se vi sono figli minori e/o maggiorenni non economicamente indipendenti dovranno essere depositate copie delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e/o autocertificazione dei coniugi;
  • Se vi sono figli maggiorenni economicamente indipendenti (presenti nello stato di famiglia), dovrà essere depositata l'ultima dichiarazione dei redditi e/o autocertificazione del figlio;
  • Se vi sono figli portatori di handicap, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

DIVORZI

  • Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura;
  • Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
  • Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
  • Certificato di residenza di entrambe le parti;
  • Copia autentica del verbale di separazione consensuale e decreto di omologa;
  • Copia autentica del verbale dell'udienza Presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati e decreto di omologa;
  • Copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita e copia del Nulla Osta/ Autorizzazione (ex art.6 legge 162/2014);
  • Copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art.12 L. 162/2014);
  • Qualora vi sia stata una precedente separazione giudiziale, la copia autentica della sentenza di separazione con l'attestazione di passaggio in giudicato, unitamente al verbale presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati;
  • Se vi sono figli minori e/o maggiorenni non economicamente indipendenti dovranno essere depositate copie delle ultime tre dichiarazione dei redditi e/o autocertificazione dei coniugi;
  • Se vi sono figli maggiorenni economicamente indipendenti (presenti nello stato di famiglia), dovrà essere depositata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e/o autocertificazione del figlio;
  • Se vi sono figli portatori di handicap, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

MODIFICHE CONDIZIONI SEPARAZIONE

  • Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura;
  • Stato di famiglia e di residenza dei coniugi;
  • Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell’'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, copia del Nulla Osta/ Autorizzazione (ex art.6 legge 162/20 14) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 L.162/2014).
  • Se vi sono figli minori e/o maggiorenni non economicamente indipendenti dovranno essere depositate copie delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e/o autocertificazione dei coniugi;
  • Se vi sono figli maggiorenni economicamente indipendenti (presenti nello stato di famiglia), dovrà essere depositata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e/o autocertificazione del figlio;
  • Se vi sono figli portatori di handicap, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

 MODIFICHE CONDIZIONI DIVORZIO

  • Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura;
  • Stato di famiglia e di residenza dei coniugi;
  • Copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita e copia del Nulla Osta e Autorizzazione (ex art.6 legge 162/2014) o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art.12 L. 162/2014).
  • Se vi sono figli minori e/o maggiorenni non economicamente indipendenti dovranno essere depositate copie delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e/o autocertificazione dei coniugi;
  • Se vi sono figli maggiorenni economicamente indipendenti (presenti nello stato di famiglia), dovrà essere depositata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e/o autocertificazione del figlio;
  • Se vi sono figli portatori di handicap, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

UNIONE CIVILE

  • Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura;
  • Certificazione relativa all'unione civile;
  • Certificato di residenza di entrambe le parti;
  • Se vi sono figli minori e/o maggiorenni non economicamente indipendenti dovranno essere depositate copie delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e/o autocertificazione di entrambe le parti;
  • Se vi sono figli maggiorenni economicamente indipendenti, dovrà essere depositata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e/o autocertificazione del figlio;
  • Se vi sono figli portatori di handicap, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

REGOLAMENTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO E DEL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

  • Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura
  • Accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
  • Estratto o certificato di nascita dei figli;
  • Certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
  • Certificato di residenza di entrambi i genitori;
  • Dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
  • Certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell' art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104;
  • Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

  • Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura
  • Accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
  • Estratto o certificato di nascita dei figli;
  • Certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
  • Certificato di residenza di entrambi i genitori;
  • Copia autenticata del decreto con il quale le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli sono state regolamentate dal Tribunale
  • Ovvero
  • Copia conforme all'originale del precedente accordo relativo alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;
  • Dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
  • Certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell' art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104;
  • Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO AI GENITORI DAL FIGLIO MAGGIORENNE ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTE

  • Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura
  • Accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
  • Estratto o certificato di nascita dei figli;
  • Certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
  • Certificato di residenza di entrambi i genitori;
  • Dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
  • Certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104;
  • Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni non autosufficienti ovvero circa le persone soggette all'obbligo di prestare gli alimenti.

DETERMINZAZIONE DEGLI ALIMENTI, AI SENSI DELL'ART. 433 DEL C.C., E LA MODIFICA DI TALI DETEMINAZIONI:

  • Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura
  • Accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
  • Certificato di stato di famiglia delle parti;
  • Certificato di residenza delle parti;
  • Dichiarazione dei redditi delle persone obbligate ex art. 433 cc relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
  • Certificazione o dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa le persone soggette all'obbligo di prestare gli alimenti ovvero beneficiarie.

DOVE

Ufficio Segreteria Civile
Piano: Terra
Stanza: 037
Telefono: 051/201333
Email: civile.procura.bologna@giustizia.it
Responsabile: direttore Dr.ssa Sonia Alfano
 

NOTA: Tutti i cittadini italiani o stranieri possono richiedere un appuntamento -  tramite la sezione "appuntamenti" del sito web -  per avere  informazioni e per la presentazione di documenti  o atti,  oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica: civile.procura.bologna@giustizia.it.

Si informa, inoltre, che è possibile  trasmettere per posta i documenti/atti , direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna “Segreteria Civile” Via Garibaldi n. 6 – 40124 BOLOGNA.

L’ufficio provvederà ad istruire il relativo procedimento e valutare la ricorrenza dei presupposti per il deposito del relativo ricorso in Tribunale.

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