Ogni persona può assistere a episodi e/o avere determinate conoscenze che possono essere utili, se non indispensabili, per accertare se un determinato fatto sia effettivamente accaduto, con che modalità si sia svolto e chi ne sia rimasto coinvolto.
La testimonianza secondo la legge italiana costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli vengono poste.
Se, nel giorno fissato per l’udienza, sopravvenisse un impedimento di natura tale da renderne impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento all'autorità giudiziaria che ha inviato la citazione.
In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. Si ricorda che l’art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.
Per il testimone che regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.
Il testimone ha altresì l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste. La reticenza, l’affermazione del falso ed il rifiuto a rispondere costituiscono reto e sono puniti in base all’art. 372 c.p. Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl. Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato:
L’art. 71 del TUSP prevede che le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, siano corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.
Il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il Cancelliere presso il Tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.
Alcuni soggetti possono astenersi dal testimoniare, pur avendo l'obbligo di comparire:
Il testimone reticente (colui che tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato) commette il reato punito dall'art.372 cp. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. In base all’art 384 c.p., non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale.